POLICY TUTELA DEI MINORI
TOKYO KODOKAN MILANO
INTRODUZIONE
La policy si basa su importanti documenti e progetti che hanno come finalità la tutela dei minori. La policy ribadisce e rafforza l’impegno nel garantire che la pratica del JUDO sia un’esperienza positiva e divertente per tutti i bambini ed i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.
Il JUDO non deve essere considerato semplicemente uno sport, perché oltre a sviluppare il fisico, sviluppa anche la mente.
Il JUDO sviluppa nei bambini e ragazzi e non ultimo negli adulti, l’autostima, la sicurezza, il rispetto per se stessi e per gli altri, soprattutto insegna la NON violenza.
È importante acquisire e condividere feedback ed esperienze dirette che saranno preziose per il futuro sviluppo degli strumenti per la tutela dei minori e contribuiranno a perfezionare l’approccio.
Con l’introduzione di questa policy si è cercato di fornire uno strumento completo ed esaustivo, che possa rispondere a tutte le esigenze. Data la complessità della tematica è però possibile che vi siano delle casistiche non direttamente trattate nella policy che possono verificarsi nel corso dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività e degli eventi. In tali situazioni i valori e i principi della policy dovrebbero ispirare e guidare le azioni e le decisioni assunte nell’interesse dei minori.
Vengono considerati minori fino al compimento dei 16 anni e minorenni fino al compimento dei 18 anni.
Cosa cambia al compimento del sedicesimo anno? Succede che, ad esempio, la normativa ritiene che tu sia abbastanza maturo per sposarti e mettere su famiglia, ma non per votare.
Compiere 16 anni significa anche non essere più costretti ad andare a scuola, rappresentando anche la soglia per poter entrare nel mondo del lavoro.
DISPOSIZIONI GENERALI
Ambito di applicazione
Questa policy è rivolta a tutti coloro che frequentano la nostra palestra, bambini, adulti, insegnanti, genitori.
Finalità
Questo documento è stato elaborato e diffuso per definire linee guida e procedure utili a coloro che lavorano con e per i minori e si collega, venendo da essi integrata, ad altri documenti fondamentali quali i codici di condotta.
Fattispecie di abuso violenza e discriminazione
Le Linee Guida prevedono le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
a) l’abuso psicologico;
b) l’abuso fisico;
c) la molestia sessuale;
d) l’abuso sessuale;
e) la negligenza;
f) l’incuria;
g) l’abuso di matrice religiosa;
h) il bullismo, il cyberbullismo;
i) i comportamenti discriminatori.
Nel dettaglio, si intendono:
a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status sociale economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.